Statute
STATUTO dell'Associazione Culturale
“SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI DIVULGAZIONE MANLIO CECOVINI PER GLI STUDI STORICI, SOCIALI ED ETICI”
nonché in lingua inglese anche solo
“MANLIO CECOVINI STUDY SOCIETY”
Art. 1
(Sede, durata, disciplina)
1.1 L’associazione culturale denominata “Società internazionale di divulgazione Manlio Cecovini per gli studi storici, sociali ed etici” nonché in lingua inglese anche solo “Manlio Cecovini Study Society” (d’ora in avanti denominata “Associazione”) ha sede nel Comune di Trieste. Le variazioni di indirizzo della sede all’interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto. L’Associazione può istituire sedi secondarie nel territorio dello Stato.
1.2 L’Associazione ha durata indeterminata.
1.3 L’Associazione è disciplinata dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
Art. 2
(Scopo e attività)
2.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, antirazzista e laica e svolge attività culturali a favore degli associati come pure di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione intende perseguire attività di interesse generale, mediante la promozione e la tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, la diffusione della cultura della legalità, della convivenza pacifica tra i popoli, organizzando e gestendo attività culturali ed artistiche, incluse attività editoriali e di vario genere, quali convegni, pubblicazioni, borse di studio, mostre ecc. di promozione e diffusione delle descritte attività di interesse generale.
2.2 In particolare l’Associazione intende valorizzare - facendo conoscere e studiare in sede locale, regionale, nazionale ed internazionale - il patrimonio umano, culturale ed artistico costituito dalle opere e dalla figura di Manlio Cecovini, proponendosi inoltre di raccogliere il materiale documentario relativo all’uomo, allo scrittore, al giurista, al politico, (corrispondenza, saggi, pagine critiche, filmati e registrazioni, fotografie, ecc.).
2.3 Le attività di promozione sociale e di utilità sociale sono svolte in forma di azione volontaria, anche attraverso iniziative di vario genere (convegni, pubblicazioni, premi di studio, mostre, ecc.) volte sia ad approfondire la conoscenza dell’ambiente culturale in cui sono maturate la figura e l’opera di Manlio Cecovini, con particolare riferimento al suo impegno pubblico a favore di Trieste e nel primo Parlamento Europeo, sia per sostenere e promuovere gli scopi e i principi indicati al punto 2.1.
2.4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ed attribuisce al consiglio direttivo la competenza alla definizione specifica di dette attività diverse, che saranno svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.
2.5 Per finanziare le attività istituzionali l’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore.
Art. 3
(associati)
3.1 L’Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.
3.2 Gli associati possono essere ordinari e onorari.
3.3 Sono associati ordinari i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione (i fondatori) e gli altri soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell’Associazione.
3.4 L’assemblea su proposta del consiglio direttivo, con voto unanime, potrà inoltre nominare associati onorari tra coloro che abbiano giovato in modo cospicuo all’attività dell’Associazione o che abbiano acquisito meriti particolari per gli studi sull’opera e la figura di Manlio Cecovini che con cospicue elargizioni o con l’apporto di altri beni abbiano dato notevole incremento all’attività dell’Associazione.
3.5 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione e a ricevere gratuitamente le sue pubblicazioni.
3.6 La qualifica di associato dà diritto anche a partecipare e intervenire in assemblea, di votare in assemblea, di consultare i libri dell’Associazione presso la sede, facendone richiesta al consiglio direttivo, ed estrarne copia.
3.7 Tutti gli associati, di qualsiasi categoria, sono tenuti all’osservanza dell’atto costitutivo, dello statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all’adempimenti degli obblighi ivi stabiliti.
3.8 Ogni associato ordinario è tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa stabilita dall’assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo. Le quote associative sono versate entro il 31/1 di ogni anno solare associativo. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art. 4
(Ammissione degli associati)
4.1 L’ammissione all’Associazione in qualità di associato ordinario è subordinata alla presentazione di una domanda al consiglio direttivo dell’Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica o PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l’atto costitutivo, lo statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la presentazione di almeno tre associati ordinari.
4.2 Il consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4.3 La delibera di ammissione è comunicata all’interessato e l’ammissione è annotata nel libro degli associati.
4.4 La data dell’iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
4.5 Il giudizio sull’amissione dei candidati è inappellabile.
Art. 5
(Recesso ed esclusione dell’associato)
5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- recesso dell’associato da comunicarsi al consiglio direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica con conferma di ricezione; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative e degli eventuali altri oneri richiesti per l’anno in corso;
- esclusione dell’associato deliberata dal consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l’omesso versamento delle quote associative e degli altri eventuali oneri richiesti, se, a seguito di sollecito del consiglio direttivo, non segua l’adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all’assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento della persona giuridica associata.
5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all’Associazione.
Art. 6
(Patrimonio)
6.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell’Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell’attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.
6.2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 7
(Organi dell’Associazione)
7.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo.
7.2 Sono organi dell’Associazione anche l’organo di controllo e il revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall’assemblea degli associati.
Art. 8
(Assemblea degli associati)
8.1 L’assemblea degli associati ha le seguenti competenze:
- determina il numero dei membri del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, tra questi, ne nomina il presidente;
- qualora ritenuto opportuno nomina e revoca i membri dell’organo di controllo ed il revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- determina l’entità della quota associativa annuale e gli eventuali altri oneri a carico degli associati ordinari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l’organizzazione dell’associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del consiglio direttivo di rigetto alla domanda di esclusione dell’associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- su proposta del consiglio direttivo, può nominare un presidente onorario tra gli associati che abbiano ricoperto l’incarico di presidente dell’Associazione e che si siano distinti per l’impegno profuso a favore dell’Associazione. La carica di presidente onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8.2 L’assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se redatto, del bilancio sociale. L’assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall’Organo di controllo, ove nominato.
8.3 L’assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica (anche non certificata) a ciascun associato, all’indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell’organo di controllo, se nominato. L’avviso deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’avviso contiene il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
8.4 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o in assenza o impedimento di questo dal consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall’associato scelto dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che verbalizza i contenuti dell’assemblea, fatti salvi i casi in cui il consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
8.5 Il presidente verifica la regolare costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell’adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.
8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati risultanti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale e degli altri oneri richiesti agli associati. Ogni associato esprime un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto di voto, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Il voto si esercita in modo palese.
8.7 L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti e delibera a maggioranza.
8.9 L’assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza fisica e contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono congiuntamente presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 9
(Consiglio direttivo)
9.1 Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall’assemblea alla quale risponde direttamente. Il consiglio direttivo:
- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordina-ria in nome e per conto dell’Associazione;
- convoca l’assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all’ammissione e propone all’assemblea l’esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
9.2 Il consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.
9.3 Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), specificamente fissato nell’atto di nomina. I componenti sono scelti tra gli associati.
9.4 Il consiglio direttivo nomina al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Le cariche di segretario e tesoriere sono cumulabili.
9.5 Per l’incarico di componente del consiglio direttivo, anche quale presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.
9.6 I componenti del consiglio direttivo durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.
9.7 La carica di componente del consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall’assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità e per la perdita della qualità di associato.
9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all’assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.
9.9 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dall’organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il presidente onorario ed i membri dell’organo di controllo, ove nominato. L’avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica (anche non certificata), con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del consiglio e ai membri dell’Organo di controllo, ove nominato. L’avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a tre in casi di urgenza. Il consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l’organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.
9.10 Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il consigliere interessato informa il consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall’esercizio del diritto di voto.
9.11 Il consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al presidente di verificare l’identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell’assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono congiuntamente presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
9.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
Art. 10
(Presidente del consiglio direttivo, vice presidente, segretario, tesoriere e presidente onorario)
10.1 Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
10.2 Il presidente è eletto dall’assemblea, presiede il consiglio direttivo, ne coordina l’operato, convoca le relative riunioni e cura l’esecuzione delle decisioni assunte.
10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
10.4 Il segretario, salvo di volta in volta diversa disposizione degli intervenuti, redige i verbali delle assemblee e dei consigli direttivi e gestisce la corrispondenza ordinaria dell’Associazione.
10.5 Il tesoriere si cura della tenuta della contabilità dell’Associazione ed è autorizzato dal consiglio direttivo ad eseguire i pagamenti in nome e per conto dell’Associazione, così come ad incassare le somme pagate a favore della stessa. Il tesoriere può altresì essere autorizzato dal consiglio direttivo ad operare sul conto corrente bancario in nome e per conto dell’Associazione, eseguendo altresì bonifici ed altri ordini di pagamento su indicazione del presidente.
10.6 Il presidente onorario contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative ed allo sviluppo dei rapporti istituzionali.
Art. 11
(Organo di controllo)
11.1 L’organo di controllo è nominato facoltativamente dall’assemblea degli associati.
11.2 L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’organo di controllo.
11.3 L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell’organo di controllo sono rieleggibili.
11.4 L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
11.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 12
(Revisione legale dei conti)
12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall’assemblea degli associati.
12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall’assemblea all’organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 13
(Bilancio d’esercizio e bilancio preventivo)
13.1 L’esercizio dell’Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
13.2 Per ogni esercizio il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo per l’esercizio concluso ed il bilancio preventivo per l’esercizio in corso e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci sono redatti secondo la normativa applicabile.
Art. 14
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
14.1 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti aventi finalità affini a quella dell’Associazione, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo.